Decreto Coesione: le novità sul lavoro

Il provvedimento presenta misure per l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e nel Mezzogiorno (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile scorso, ha varato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il cosiddetto “Decreto Coesione” contiene, tra le altre, diverse misure volte al rafforzamento dell’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiati e nelle aree meridionali del paese.

A questo scopo vengono introdotti alcune tipologie di bonus.

Bonus giovani e ZES

Viene introdotto il Bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

In particolare, mediante il Bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

Il “Decreto Coesione” prevede, infine, un Bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

CIPL Edilizia Artigianato Trento: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Corrisposto l’EVR nella misura del 5,3% ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore


Il 17 aprile 2024 Le Parti sociali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil del Trentino, insieme all’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, hanno stipulato il verbale d’accordo per l’attuazione dell’EVR relativo al 2024.
Difatti, dai risultati dei parametri provinciali riportati in seguito alla comparazione con le medie triennali, la misura dell’Elemento Variabile della Retribuzione individuata è pari al 5,3% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° gennaio 2024.
Per gli apprendisti, tale importo viene calcolato in base al Gruppo e semestre di anzianità.
Pertanto, le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, accantoneranno l’importo di EVR nella misura del 76,75% del 5,3% (4,07%).
La quota viene così corrisposta:
– agli operai e ai relativi apprendisti in due tranche annuali liquidate entro i primi 10 giorni di luglio e di dicembre;
– agli impiegati e apprendisti impiegati,  mensilmente, insieme al pagamento della retribuzione, dall’impresa.
Di seguito le tabelle.










































































Liv. Minimi CCNL Fascia

22,50%


24,00%

1° Parametro 2° Parametro 3° Parametro Totale EVR

5,3%

    3,5% 0,6% 0,6% 0,6% Importi mensili
7 1.933,46 69,66 11,96 11,96 11,96 105,65
6 1.777,08 62,20 10,66 10,66 10,66 94,19
5 1.481,04 51,84 8,89 8,89 8,89 78,50
4 1.380,98 48,33 8,29 8,29 8,29 73,19
3 1.283,72 44,93 7,70 7,70 7,70 68,04
2 1.153,65 40,38 6,92 6,92 6,92 61,14
1 987,3 34,56 5,92 5,92 5,92 52,33









































Liv.   Minimi Paga Base Oraria Valore Orario (arrotondato)
  Capo Squadra I  8,16 0,44
  Capo Squadra 7,34 0,39
Capo Squadra 8,78 0,47
Operaio IV liv 7,98 0,43
Operaio Specializzato 7,42 0,40
Operaio Qualificato 6,67 0,36
Operaio Comune 5,71 0,31

CCNL Pulizia: incontro dei sindacati per la piattaforma

Le principali rivendicazioni sindacali sono il miglioramento delle relazioni industriali, il part time ciclico, l’inquadramento, la bilateralità ed il bilanciamento vita lavoro

Lo scorso 29 aprile si è tenuto un incontro tra i delegati regionali del sindacato Uiltrasporti-Uil in vista della piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Sono state, pertanto, illustrate le più importanti richieste dei sindacati: l’impedimento dal dumping, il miglioramento delle relazioni industriali, maggior utilizzo del part time ciclico, un nuovo inquadramento, la bilateralità  ed un maggior bilanciamento vita lavoro, oltre ad una maggiore tutela della salute.
Secondo i sindacati i punti di discussione più rilevanti saranno la lotta al dumping e le relazioni industriali in virtù della particolarità del settore che gestisce la propria attività tramite appalti vinti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda la parte economica, invece, i sindacati si ritengono abbastanza ottimisti sulla base del recupero del potere d’acquisto alla scadenza del contratto in via automatica.

Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

CCNL Alberghi Confcommercio: proseguono i negoziati per il rinnovo del contratto

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l’esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.